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  • Contrattazione integrativa

    Art. 21 
    Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva 
     
      1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti  necessari per la consultazione dei contratti e  accordi  collettivi  nazionali,che  si  applicano  loro,  nonche'   le   eventuali   interpretazioni autentiche. 
      2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e dall'articolo 47,  comma  8,  del decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   le   pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con  la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del  decreto legislativo n.  165  del  2001,  nonche'  le  informazioni  trasmesse
    annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La  relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di  produttivita' ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle  richieste dei cittadini. 
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