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Art. 1
È costituita un'associazione senza scopo di lucro denominata "ARTEVEN - ASSOCIAZIONE REGIONALE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEL TEATRO E DELLA CULTURA NELLE COMUNITÀ VENETE", istituzione dotata di personalità giuridica
Art. 2
L'Associazione ha sede in Venezia. L'Associazione potrà costituire altre sedi secondarie nella regione Veneto.
Art. 3
Finalità e scopi
Le finalità e gli scopi dell'Associazione sono: la programmazione teatrale regionale, per il coordinamento della distribuzione dei prodotti culturali ed artistici nel territorio regionale del veneto, ed in particolare:
a. Attuare e sostenere, come Circuito Regionale ad iniziativa pubblica, la migliore promozione e diffusione della cultura e dello spettacolo teatrale sul territorio regionale, attraverso sistemi integrati di distribuzione ad iniziativa pubblica o misto pubblico-privata, programmando anche direttamente la distribuzione degli spettacoli, avendo la disponibilità di sale e gestendo teatri agibili; valorizzare in particolare le iniziative qualificate ideate o realizzate nel Veneto, garantendo un'equilibrata presenza delle varie forme di produzione e di circuitazione delle compagnie professionali di varia natura ed amatoriali; volgere particolare attenzione agli spettacoli di teatro contemporaneo italiano ed europeo, quelli rivolti al pubblico dell'infanzia e della gioventù e quelli della danza.
b. Nell'esercizio della funzione distributiva l'associazione dovrà collaborare strettamente con il sistema delle autonomie locali, stimolandone la partecipazione alla vita del teatro. L'Associazione potrà collaborare, inoltre, con i proprietari e gestori di sale teatrali e con le altre strutture di distribuzione ed ospitalità presenti sul territorio che intendono aderire alla programmazione regionale.
c. Promuovere e distribuire prodotti audiovisuali e cinematografici, anche nell'ambito di apposite convenzioni con la Regione Veneto e gli Enti locali.
d. Assistere gli Enti locali nella progettazione e realizzazione di manifestazioni ed iniziative teatrali anche dotandoli degli strumenti e degli apporti culturali, organizzativi ed economici necessari per la promozione del teatro d'arte, anche individuando spazi stabili di programmazione, gestendo direttamente o in collaborazione teatri, sale o spazi culturali polivalenti.
e. Creare un osservatorio permanente dello spettacolo dal vivo in regione, e attuare attraverso indagini e ricerche sul pubblico il censimento aggiornato delle realtà teatrali e culturali nel Veneto, nonché favorire, con una serie di iniziative una migliore e più attenta conoscenza ed informazione del pubblico degli spettacoli e delle sue diverse esigenze, anche a mezzo dell'edizione di pubblicazioni e riviste periodiche specializzate.
f. Avvalendosi di risorse proprie e di quelle statali, l'Associazione potrà:
- realizzare la migliore promozione e qualificazione del pubblico teatrale anche attraverso la promozione di iniziative laboratoriali e formative, convegni, stages, seminari, la realizzazione di indagini, di studi, di ricerche e di produzione di opere culturali di qualificato livello professionale;
- svolgere attività di aggiornamento e di perfezionamento rivolta agli allievi e al personale docente di Scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con gli organismi preposti;
- svolgere attività di formazione professionale rivolta ad amministratori, operatori e animatori teatrali, personale tecnico ed organizzativo, con riferimento al Veneto e alla sua realtà socio culturale, destinando questa attività alla qualificazione e formazione di operatori propri, degli enti associati o convenzionati, operatori della scuola, in funzione della costante qualificazione delle strutture teatrali e del rapporto teatro/scuola.
g. Potrà promuovere e sostenere nell'ambito della danza le iniziative realizzate nelle realtà venete in particolare quando volte a promuovere e a diffondere la ricerca e la sperimentazione di nuove forme di comunicazione espressiva, a gestire l'organizzazione di corsi e stages di perfezionamento mediante la collaborazione con enti sostenuti dalla Regione Veneto e dallo Stato, Teatri di gestione pubblica e privati, festivals, associazioni culturali e istituti universitari.
h. Sensibilizzare gli Enti alla costruzione, restauro e valorizzazione di spazi teatrali o dello spettacolo, anche fornendo consulenze e coordinamento.
i. L’Associazione potrà produrre o coprodurre spettacoli di prosa o danza di particolare valenza culturale.
l. In particolare l'Associazione dovrà:
- programmare, organizzare e coordinare stagioni ordinarie o polidisciplinari;
- promuovere e organizzare festivals, rassegne e manifestazioni varie;
- contribuire alla circuitazione del Veneto, con particolare attenzione alle produzioni del teatro nazionale e del teatro di interesse pubblico ed agli spettacoli prodotti dai teatri stabili;
- può stipulare convenzioni annuali o pluriennali con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di specifici progetti di distribuzione e promozione;
- compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento delle finalità statutarie.
Art. 4
Associati
All'Associazione possono aderire:
- la Regione, le Amministrazioni provinciali e comunali e gli altri Enti locali od Organismi pubblici territoriali con sede nel Veneto;
- istituzioni ed organismi teatrali e culturali privati fino ad un massimo del 3% del numero complessivo degli associati di cui all’art.4 lettera a) operanti nello stesso ambito territoriale nei settori di competenza che intendono aderire all'Associazione ed ai suoi programmi di promozione e distribuzione regionale. Le domande di adesione dovranno pervenire al Consiglio di Amministrazione, che deciderà sulla loro accettazione o motivando la non accettazione. Nelle domande e nelle delibere di iscrizione dovranno essere esplicitate le attività, i motivi, le condizioni ed i requisiti dell'adesione. Le iscrizioni all'Associazione dovranno essere corredate dal provvedimento degli organi competenti dei singoli Enti, comprendenti il versamento della quota associativa annuale e da altra documentazione ritenuta necessaria dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 5
Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione:
- per decadenza: la mancata partecipazione senza giustificato motivo ad almeno due assemblee ordinarie consecutive, o il venir meno dei requisiti di ammissione, o il mancato versamento delle quote associative per due anni consecutivi;
- per recesso: quando ne diano comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, il recesso ha effetto, ai fini della contribuzione associativa, con lo scadere dell'anno in corso, purché sia comunicato almeno tre mesi prima;
- per esclusione: quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Sulla esclusione delibera l'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
Art. 6
Patrimonio e finanziamenti
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a. dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
b. da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di bilancio;
c. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Alle spese inerenti la realizzazione dei compiti istituzionali ed altre spese di gestione l'Associazione fa fronte con:
a. i redditi del patrimonio;
b. finanziamenti dello Stato e della Regione Veneto;
c. le quote annuali degli Associati;
d. contributi e finanziamenti alle attività provenienti dagli Enti associati e aderenti;
e. sovvenzioni e contributi di enti pubblici;
f. ogni altro provento derivante dalle attività svolte e dalle prestazioni effettuate. Le quote associative sono determinate dall'Assemblea degli Associati. I versamenti delle quote associative dovranno essere deliberati o effettuati dagli Associati entro e non oltre quattro mesi dall'approvazione dei rispettivi bilanci.
Art. 7
Organi
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli Associati
- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Presidente, i Consiglieri di Amministrazione e i Revisori dei Conti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. L'esercizio di attività professionali o impresariali pubbliche o private, nel campo teatrale e dello spettacolo, è "incompatibile" con la carica di Presidente e di Vicepresidente
Art. 8
Assemblea
L'Assemblea degli Associati è l'organo collegiale al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Associazione ed è formata dai rappresentanti degli Enti ed Organismi di cui all'art. 4 del presente Statuto in regola con le iscrizioni ed il versamento delle quote associative annuali. Essa si riunisce, in sede ordinaria, una volta all'anno, entro il 30 giugno, per esaminare l'attività svolta dall'Associazione, approvare il bilancio consuntivo e per le altre decisioni di sua competenza. L’Assemblea individua le linee generali programmatiche dell’ente. L'Assemblea è inoltre chiamata a provvedere all'elezione e al rinnovo, ogni cinque anni, degli organi sociali.
Art. 9
L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza anche a mezzo delega della metà dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza. Nelle deliberazioni ogni rappresentante degli Enti ed Organismi avente diritto al voto può delegare per iscritto un altro rappresentante avente diritto al voto: non sono ammesse più di una delega per ogni rappresentante associato. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità con il presente Statuto, obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti al voto.
Art. 10
L'Assemblea è convocata di norma una volta all'anno e potrà essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, o qualora ne facciano richiesta motivata almeno un decimo degli Associati, nel qual caso l'Assemblea dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata.
Art. 11
I criteri per la validità dell'Assemblea Straordinaria sono gli stessi previsti per l'Assemblea Ordinaria. Nell’ipotesi di modifica dello Statuto, occorre la presenza dei ¾ degli associati sia in prima che in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in regola con le quote annuali di iscrizione e aventi diritto al voto. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
Art. 12
L'Assemblea è sempre convocata dal Presidente dell'Associazione, o nel caso di suo impedimento, dal Vicepresidente designato, tramite lettera raccomandata, spedita almeno dieci giorni prima della data stabilita per la convocazione. Nella lettera dovrà essere precisato il luogo, il giorno e l'ora della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dell'Assemblea. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua vece, da un Vicepresidente o da un socio all'uopo designato dai presenti.
Art. 13
Presidente
Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea. Spettano al Presidente le facoltà conferite dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri su parere e approvazione del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento tutte le mansioni del Presidente vengono espletate dal Vicepresidente preventivamente designato o, in sua assenza, dall’eventuale altro Vicepresidente o dal consigliere anziano. Il Presidente non può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi. al Presidente e al Vicepresidente spetta una indennità di carica deliberata dall’assemblea.
Art. 14
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette componenti.
Di esso fanno parte:
- Il Presidente nominato dall'Assemblea.
- Sei componenti nominati dall'Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza con la presenza di almeno quattro membri: in caso di parità di voti è decisivo il voto del Presidente. L'invito alle sedute, da diramarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo casi di particolare urgenza in cui va comunicato almeno ventiquattro ore prima, deve contenere l'elenco delle materie da trattare. I Consiglieri che per tre volte consecutive non prendano parte alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza giustificato motivo sono automaticamente considerati dimissionari.
Art. 15
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno uno o due Vicepresidenti. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti rimborsi spese e gettoni di presenza per le riunioni del Consiglio e per eventuale altra attività autorizzata dalla Presidenza. L'ammontare dei gettoni di presenza sarà deciso annualmente dall'assemblea degli Associati.
Art. 16
Il Consiglio di Amministrazione realizza quanto disposto dalle linee generali individuate dall’Assemblea, approva il bilancio preventivo dell’esercizio sociale entro il 30 novembre e redige il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale da sottoporre alla approvazione dell’assemblea entro il 31 marzo; approva il programma artistico e finanziario della stagione teatrale; nomina il Direttore, delibera sulla consistenza dell'organico dell'Ente nonché sulle assunzioni e sul trattamento economico del personale. Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre su tutta l'attività gestionale sia ordinaria che straordinaria dell'Associazione, salve le competenze specifiche del Presidente.
Art. 17
Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra le persone qualificate per l'esperienza nell'ambito delle attività culturali teatrali e/o dell'organizzazione teatrale e amministrativa, un Direttore. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione; predispone il programma artistico e finanziario da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. Sovrintende alla gestione dell'ente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vicedirettore scelto tra il personale dipendente. In caso di assenza o impedimento tutte le mansioni del direttore vengono espletate dal Vicedirettore.
Art. 18
Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della gestione dell'ente. È nominato dall'Assemblea e si compone di tre membri di cui uno con funzione di Presidente iscritto nell'elenco dei Revisori dei Conti. Inoltre verranno nominati due sindaci supplenti di cui uno iscritto nell’elenco dei Revisori dei Conti. Ai membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti sono riconosciute le indennità previste dalle tariffe professionali oltre ai rimborsi spese. In ordine alle responsabilità del Collegio si richiamano le norme in vigore del Codice Civile.
Art. 19
Esercizio sociale e disposizioni generali
L’esercizio sociale ha la durata di un anno e va dall'1 gennaio al 31 trentuno dicembre successivo. Gli eventuali avanzi di bilancio saranno accantonati dal consiglio di amministrazione al fondo di riserva. Il fondo di riserva non potrà essere distribuito agli associati né durante la vita dell’associazione, né in caso di recesso degli stessi, né in caso di scioglimento della associazione. In caso di scioglimento della associazione per qualunque causa il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 20
L'Associazione ha una durata illimitata.
Art. 21
Per quanto non previsto dal presente Statuto vale quanto previsto dal Codice Civile e dalle vigenti disposizioni di legge.
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
La durata degli organi sociali, prevista dall'art. 7 dello statuto, si applica a decorrere dalla data di approvazione del nuovo statuto, e si intende estesa agli organi attualmente in carica.
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